Art. 2.
(Misure per lo sviluppo del Porto Grande di Siracusa).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale nella Sicilia orientale, con particolare riguardo alle città di Siracusa, Ragusa e del Val di Noto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Sicilia, la provincia e il comune di Siracusa, in collaborazione con le società Italia Turismo Spa e Italia Navigando Spa, predispone,

 

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entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi straordinari per l'adeguamento infrastrutturale del porto di Siracusa, finalizzato a sostenere un più ampio traffico e l'approdo per le navi di classe turistica.
      2. Al fine di garantire il finanziamento delle opere di cui al comma 1, è attribuito al comune di Siracusa uno stanziamento destinato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

          a) interventi per la messa in sicurezza del porto, l'adeguamento dei fondali e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari allo sviluppo del traffico delle navi di classe turistica;

          b) la realizzazione di un terminal passeggeri;

          c) interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari alla nautica da diporto.

      3. Il comune di Siracusa, competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzato a procedere, sulla base dei progetti inseriti nel piano degli interventi di cui al comma 1, all'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2006, di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 75 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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